Contributi Enasarco
L’ente di previdenza sociale specificatamente nato per i Rappresentati e per gli Agenti di Commercio si chiama Enasarco, ovvero Ente Nazionale di Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio.
I servizi che vengono erogati dalla Enasarco sono tutti i servizi pensionistici ed integrativi che, per altre categorie, fanno invece capo all’ INPS, l’ Ente Nazionale della Previdenza Sociale.
L’ Enasarco, cui possono e devono essere iscritti i soli lavoratori appartenenti alle categorie indicate, gestisce ovviamente non soltanto i contributi ai fini pensionistici ma anche altri contributi come ad esempio l’ equivalente del TFR, il trattamento di Fine Rapporto, che per gli agenti e rappresentanti di commercio prende il nome di FIRR, che viene versato, ogni anno, all’ Ente dalle aziende in quantità proporzionale al fatturato delle provvigioni dell’ agente e viene liquidato all’ agente al momento della cessazione del rapporto con l’ azienda.
Come prima accennato, l’iscrizione all’Enasarco e il versamento dei contribuiti sono obbligatori, esattamente come sono obbligatori l’ iscrizione e il versamento dei contributi INPS per le altre categorie di lavoratori.
Il contributo da versare annualmente ai fini pensionistici, per il 50 % a carico della azienda e per il restante 50 % a carico dell’agente di commercio, è calcolato sulla base dell’imponibile delle provvigioni fatturate ed è dovuto in misura del 13,5 %.
L’ importo minimo da versare nell’anno solare, ovvero il minimale, cambia a seconda della tipologia di agente di commercio, ovvero a seconda che l’agente sia plurimandatario o monomandatario, in quest’ ultimo caso il minimale è circa il doppio.
La quota a carico dell’agente, se il versamento nell’anno solare è stato inferiore al minimale, resta comunque sempre il 6,7 % dell’ importo provigionale, ovvero la metà spettante all’agente di commercio.
Anche il massimale su cui calcolare gli importi dovuti varia a seconda della tipologia di agente, ed è ovviamente molto superiore in caso di agenti monomandatari.
Ai fini dell’ accesso alla pensione, un agente od un rappresentante di commercio deve avere una età contributiva minima di 20 anni e, nel caso in cui alla fine dell’attività di agente di commercio non sia stata raggiunta la necessaria anzianità contributiva, gli agenti possono comunque sempre continuare i versamenti, su base volontaria, ai fini di raggiungere una anzianità contributiva sufficiente tale da poter accedere ai trattamenti di tipo pensionistico.